Nonostante le restrizioni agli spostamenti introdotte dal governo per limitare il diffondersi del Coronavirus numerose persone non hanno  ancora appieno capito (o fingono di non capire) l’importanza di rispettare le regole e molti sono stati colti a violarle con conseguente denuncia all’autorità giudiziaria.

Le principali regole che limitano gli spostamenti delle persone in vigore in tutta Italia per contrastare il diffondersi del c.d. Coronavirus sono, sinteticamente, le seguenti:

  1. evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita’  ovvero spostamenti per motivi di salute (e’ comunque consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza), situazioni attestabili da un’autocertificazione da esibire alle forze dell’ordine in caso di controllo;
  2. ai soggetti con sintomatologia da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  3. divieto assoluto di  mobilita’  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus;

Le sanzioni conseguenti la violazione dei predetti obblighi sono anzitutto di natura penale, cioè in caso di violazione si commette un reato.

Innanzitutto, il mancato rispetto degli obblighi suddetti può essere punito con la contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p., che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro  a carico di chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità  per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, se il fatto non costituisce un più grave reato.

Qualora poi la persona controllata rendesse, al momento del controllo, una attestazione falsa al fine di giustificare il proprio (illegittimo) spostamento risulterebbe altresì integrato il delitto punito dall’art. 483 c.p. che punisce con la pena fino a due anni di reclusione la condotta di chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità

Inoltre, la persona che pur sapendo di essere contagiosa o positiva al virus, dovesse contagiare volontariamente altre persone potrebbe risponderebbe anche del reato di lesioni (o omicidio in caso cagioni la morte di altre persone) oppure, se non abbia agito con dolo, del reato di lesioni colpose (o omicidio colposo).

Si segnala infine l’esistenza del reato di epidemia: l’art. 438 c.p. punisce  infatti (con l’ergastolo) la condotta di chiunque diffonda un’epidemia spargendo i germi patogeni del virus  e l’art. 452 c.p. punisce lo stesso fatto ma commesso in forma colposa.

Vale la pena sottolineare, stante anche alcune notizie contraddittorie che circolano, che le sanzioni penali per le eventuali violazioni delle prescrizioni e norme suddette non sarebbero applicate direttamente dalle forze dell’ordine al momento del controllo in quanto queste ultime dovranno pur sempre trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica che avvierà un procedimento penale a carico del presunto responsabile; la condanna, in caso di colpevolezza, sarà poi pronunciata da un Giudice all’esito di un procedimento penale, anche se per le sanzioni c.d. “minori” (cioè quelle punite con la sola pena pecuniaria, anche in sostituzione della pena detentiva) sarà probabile (ma non obbligatorio) il ricorso allo strumento del decreto penale di condanna, ovvero un provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, emette una pena pecuniaria a carico del soggetto ritenuto colpevole; quest’ultimo, poi, ha due possibilità: può pagare la pena pecuniaria, oppure presentare opposizione al decreto penale di condanna nel qual caso si apre il vero e proprio processo. Per il reato (contravvenzionale) di cui all’art. 650 c.p. che come abbiamo visto è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 260 euro) è altresì possibile richiedere (anche in sede di opposizione al decreto penale) l’oblazione (l’oblazione permette, per le sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria – art. 162 c.p. – o con pena detentiva alternativa a quella pecuniaria – art. 162 bis c.p. – di ottenere l’estinzione del reato pagando una somma di denaro). Nel caso di violazione dell’art. 650 c.p. si potrà dunque pagare, se ammessi all’oblazione, una pena pari alla metà del massimo della pena pecuniaria prevista (quindi nel caso dell’art. 650 c.p. pari ad euro 130) ed ottenere in tal modo l’estinzione del reato (si segnala comunque che l’oblazione, in caso di contravvenzione punita con pena alternativa, detentiva o pecuniaria, è facoltativa e quindi in determinati casi, come ad esempio in ipotesi di fatti di particolare gravità, il Giudice potrebbe non accogliere la richiesta di oblazione).

Segnalo infine, di seguito, il link del governo italiano http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa in cui è data risposta, in forma di faq, ai dubbi e alle domande più frequenti  sulle misure adottate dal governo anche in relazione alle possibilità di spostarsi (posto che alcune situazioni non risultano molto chiare dal testo del decreto).

Ricordiamoci che violare, senza valide giustificazioni, i divieti di spostamento oltre a costituire reato costituisce comportamento irresponsabile e che solo un comportamento rispettoso di ciascuno di noi può aiutarci a sconfiggere la pandemia in corso e che la migliore arma a nostra disposizione è restare a casa ed evitare il contatto con altre persone.

#IoRestoaCasa