Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 3456/2015, dichiarava risolto un contratto di locazione abitativa  per inadempimento della conduttrice consistito nell’avere la conduttrice molestato i vicini di casa, insultandoli e imbrattando con vernice bianca la loro porta i ingiuriandoli anche mediante affissione alla porta di cartelli con ingiurie ai vicini. Nel tenere i predetti comportamenti la conduttrice avrebbe violato, oltre alle clausole contrattuali, anche l’art. 1587 c.c., per cui il conduttore deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa.  La Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale e la vicenda è finita davanti alla Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, Ord., – ud. 30-06-2020 – 20-10-2020, n. 22860) che ha confermato che secondo la giurisprudenza di legittimità, le molestie ai vicini costituiscono abuso di bene locato in violazione quindi dell’art. 1587 c.c. e ad abundantiam che  ben si può riconoscere che la condotta inadempiente ai fini della risoluzione può essere integrata anche da un solo episodio, per la gravità dello stesso.