Il bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017) finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali disponeva: “Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal corso-concorso”.

A prova conclusa, il Comitato di vigilanza, constatato che la prof.ssa T. indossava al polso un “Apple Watch serie 3”, e l’ha esclusa dalla preselezione.

Ritenendo il provvedimento di espulsione illegittimo la prof.ssa T. l’ha impugnato con ricorso, deciso dapprima dal TAR ed infine approdato al vaglio del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato Sez. VI, con Sent., (ud. 11-11-2020) 16-11-2020, n. 7068 ha osservato da un lato che il bando non vietava espressamente di introdurre in aula smartwatchs, dall’altro che nella specie, del resto, l’odierna appellante, mediante apposita perizia, non considerata dal giudice di prime cure, avrebbe dimostrato che l’Apple Watch 3, se non collegato (come nella fattispecie) a un I-Phone, non sarebbe in grado di memorizzare informazioni o trasmettere dati e da ciò ha ritenuto l’illegittimità della disposta esclusione dalla preselezione della prof.ssa T.

Dunque esclusione illegittima, ma attenzione: se IL BANDO PREVEDE IL DIVIETO espresso di portare smartwhatch alle prove, oppure, pur non prevedendolo, lo smartwhatch fosse utilizzato durante le prove, allora L’ESCLUSIONE SAREBBE D’OBBLIGO !