Secondo la Corte di Cassazione Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/10/2022, n. 29264 il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre; egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito; resta ferma solo l’obbligazione alimentare, da azionarsi nell’ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (v. Cass. Sez. 1 n. 38366-21, nonchè, in analoga direzione, Cass. Sez. 1 n. 10455-22).

Pertanto i giovani trentenni sono avvertiti: esiste l’obbligo del mantenimento a carico del genitore ma anche quello del figlio di prodigarsi per trovare adeguata occupazione oppure di attuare gli strumenti finalizzati al sostegno del Reddito come ad esempio, ricorrendone i presupposti, il Reddito di cittadinanza. Altrimenti l’obbligo di mantenimento a carico del genitore è limitato alla sola obbligazione alimentare.