Il Tribunale di Roma in una recentissima sentenza (Sez. X, Sent., 13/02/2024, n. 21607), chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento danni per perdita del c.d. bonus facciate  a causa del ritardo nell’ultimazione dei lavori da parte dell’appaltatore, ha stabilito che “nella liquidazione del danno deve prendersi in esame in primo luogo la voce principale, connessa alla perdita del bonus facciate. Ebbene, in tale liquidazione non può farsi a meno che il risarcimento riguarda un danno che non consiste nella lesione di un diritto soggettivo maturato ma nella lesione di un’aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato (sia pure anche per effetto dell’inadempimento dell’appaltatore). Non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, che dava diritto al superbonus al 90% invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata; e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell’appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l’appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al Condominio attore la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale”.