E’ quanto deciso dal T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 17-11-2020) 30-11-2020, n. 12765.

Un aspirante docente ha presentato ricorso per ottenere

– l’annullamento del del diario delle prove concorsuali di cui al D.Dirett. n. 510 del 1923 aprile 2020 “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

– -del calendario delle prove scritte concorsuali, regione Lombardia, nella parte in cui le disposizioni organizzative, riportate dall’ufficio scolastico per la regione Lombardia – direzione generale- non annoverano un “prudente annullamento del reclutamento”, causa covid, o quantomeno “la concessione di sessioni suppletive d’esame”, a beneficio di quanti si trovino in quarantena;

Alla base della domanda il ricorrente ha affermato di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura, ma che “temendo le conseguenze della pandemia in atto e per la sua incolumità” chiede l’annullamento degli atti in epigrafe nella parte in cui non hanno previsto il rinvio in generale dello svolgimento prova ovvero la possibilità di sostenerla in una sessione suppletiva. Dichiara di agire non solo nel suo interesse, ma anche di tutti quanti quei candidati che “versino nell’assoluta impossibilità di sostenere la prova concorsuale… a causa di quarantena/positività al covid-19”, per i quali rivendica la previsione di una sezione concorsuale suppletiva.
Il TAR ha rigettato la domanda stabilendo:

– quanto al primo motivo il TAR ha rilevato che la calendarizzazione delle prove, oggetto di gravame, è intervenuta durante la vigenza della richiamata normativa di legge che consentiva, anzi sollecitava (sintomatico è l’utilizzo dell’espressione “accellerazione”) addirittura lo svolgimento delle prove concorsuali, purchè nel rispetto delle misure volte a tutelare la salute dei candidati, dei commissari e, più in generale, della collettività, sulla base di appurati studi di carattere tecnico e di valutazioni tecnico-politiche che caratterizzano tale disciplina legislativa, donde l’infondatezza della doglianza.

– quanto al secondo motivo (mancata previsione di prove suppletive) il TAR ha evidenziato che il bando pone in capo ai candidati un vero e proprio onere di presentarsi, pena la esclusione dalla procedura concorsuale senza possibilità alcuna di richiedere il differimento della prova. Ha evidenziato, tuttavia, che nel giudizio all’esame del medesimo TAR non appare necessario, sindacare sulla legittimità della esclusione di qualsiasi impedimento (tra cui anche l’obbligo di quarantena o di isolamento da Covid), atteso che nel caso di specie parte ricorrente dichiara di aver deciso di non partecipare alla prova prevista per il 28 ottobre 2020 “non per il timore” dell’epidemia in corso, specie con riferimento al territorio della regione Lombardia.
Egli pertanto non versava in una situazione né di isolamento, perché persona infetta da SARS-CoV-2, né di quarantena, in quanto contatto stretto di casi con infezione da SARS- CoV-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, in base alla circ. del Ministero della salute n. 32850 del 12 ottobre 2020.
Il concetto di forza maggiore, quale esimente del diritto penale (art. 45 c.p.), applicato anche nelle altre branche del diritto per esonerare da responsabilità l’autore di una condotta, non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d’animo dell’agente (ex multis cass. Pe., Sez. I, 24 gennaio 2019 n. 12613).
La doglianza è pertanto totalmente infondata, posto che non era configurabile alcuna situazione di forza maggiore in capo al ricorrente che potesse far ritenere l’impossibilità materiale di presentarsi a sostenere la prova in data 28 ottobre 2020, come da convocazione dell’Amministrazione.

In pratica il TAR ha ritenuto che il ricorrente, non essendo in quarantena o isolamento COVID, neppure potesse vantare un astratto impedimento di forza maggiore a partecipare all’esame rigettando dunque, prima ancora di entrare nel merito della questione se all’eventuale situazione di QUARANTENA o ISOLAMENTO consegua il diritto di fruire di prova suppletiva, il ricorso.

La questione della rilevanza della quarantena (o isolamento) quale causa di forza maggiore idonea ad ottenere lo svolgimento di prova suppletiva allo stato rimane dunque, almeno per la sentenza in esame, irrisolta.