La vicenda: l’imputato, fermato dai Carabinieri in seguito ad un controllo, aveva dichiarato:  di essere “titolare della (omissis…) Mi occupo di assistenza caldaie. Mi stavo recando in (omissis…) c/o un mio collega (omissis…) ritirare dei pezzi di ricambio per caldaia. Poi mi sarei recato in (omissis…) per un lavoro. Svolgo la mia attività da solo”. In seguito a verifiche sull’autocertificazione è emerso che l’intenzione dichiarata dal (omissis…) nel modulo di autocertificazione non abbia trovato riscontro nei successivi accertamenti della Polizia giudiziaria.

In conseguenza alla ritenuta falsità dell’autocertificazione il P.M. ha chiesto l’emissione di decreto penale di condanna nei confronti del dichiarante che ha opposto il decreto e il giudizio di opposizione si è svolto davanti al GIP del Tribunale di Milano.

Secondo il GIP è pacifico in giurisprudenza che siano estranei all’ambito di applicazione dell’art. 483 c.p. le dichiarazioni che non riguardino “fatti” di cui può essere attestata la verità hic et nunc ma che si rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi, giacché la nozione di “fatto” non può che essere riferita a qualcosa che già è accaduto ed è perciò, già in quel preciso istante, suscettibile di un accertamento, a differenza della intenzione, la cui corrispondenza con la realtà è verificabile solo ex post.
Ne discende che mentre l’affermazione nel modulo di autocertificazione da parte del privato di una situazione passata (si pensi alla dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato) potrà integrare gli estremi del delitto de qua, la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività non può essere ricompresa nell’ambito applicativo della norma incriminatrice, non rientrando nel novero dei “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

In conseguenza del principio sopra affermato il GIP con sentenza n. 1940 del 16 novembre 2020 ha rilevato che il dichiarante non ha certo attestato un fatto già accaduto nella realtà esteriore ma si è limitato a dichiarare una propria volontà, che si è rivelata ex post priva di riscontro e quindi ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.