Secondo la Corte di Cassazione SI.

Invero la Suprema Corte (sent. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-11-2018) 20-03-2019, n. 12546) ha stabilito che  la non tempestiva attivazione da parte del titolare del blog al fine di rimuovere i commenti offensivi pubblicati da soggetti terzi sul suo blog equivale (non al mancato impedimento dell’evento diffamatorio – rilevante ex art. 40 c.p., comma 2, – ma) alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione, con ulteriore replica della offensività dei contenuti pubblicati su un diario che è gestito dal blogger.

In altre parole, la mancata tempestiva cancellazione da parte del titolare di commenti offensivi equivale alla condivisione di detti commenti e quindi il blogger risponde del reato di diffamazione in concorso con l’autore dell’offesa.